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Informazioni legali
Vendere su eBay è semplice
Se sei un commerciante, ovvero svolgi la tua attività di vendita di
beni in modo professionale, per poter utilizzare eBay come canale di distribuzione
devi seguire le leggi in tema di vendita a distanza.
Vendita a distanza
La vendita a distanza è caratterizzata dal fatto che la conclusione
della transazione avviene senza che le parti siano fisicamente presenti nello
stesso luogo e momento.
In questo tipo di transazioni i venditori professionali sono soggetti ad un
certo numero di obblighi, connessi principalmente alla trasparenza delle proposte
di vendita rivolte agli acquirenti e alle condizioni di spedizione e consegna
dei beni venduti. Gli acquirenti possono avvalersi di alcuni diritti, il
principale dei quali è la possibilità di recesso dall'acquisto effettuato. Gli
operatori commerciali, su eBay, devono soddisfare gli obblighi informativi
previsti dal Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 185 in materia di contratti
a distanza e protezione del consumatore, semplicemente inserendo i propri dati e
le informazioni relative al diritto di recesso nelle seguenti pagine del
sito
:
inoltre possono essere mostrate:
- ne La mia Pagina personale
- nel Negozio eBay;
- attraverso il processo di Checkpoint.
Inoltre, tali informazioni possono essere indicate nelle emails inviate agli
acquirenti. In tale caso il termine per l'esercizio del diritto di recesso
decorrerà dalla data di ricevimento della email.
Cosa intende la legge per contratto a distanza?
Un contratto a distanza ha per oggetto beni ed è concluso da un
operatore commerciale e un consumatore attraverso Internet o altri mezzi di
comunicazione a distanza, senza che sia richiesta la presenza fisica e simultanea
dell'operatore commerciale e del consumatore
Chi è un consumatore secondo la legge?
L'acquirente che conclude il contratto per scopi non riferibili
all'attività professionale eventualmente svolta.
Chi è un venditore professionale secondo la legge?
Il venditore professionale (o fornitore) è l'operatore commerciale,
persona fisica o giuridica, che nei contratti a distanza agisce nell'ambito della
sua attività professionale
1) Obblighi d'informazione nei confronti dell'acquirente
Quali informazioni deve dare il commerciante all'acquirente consumatore?
Prima della conclusione di qualsiasi contratto a distanza, l'acquirente
consumatore che compra su eBay da un venditore prefessionale deve ricevere dallo
stesso le seguenti informazioni:
a) l'identità e, in caso di contratti che prevedono il pagamento
anticipato, anche l'indirizzo del venditore professionale;
b) le caratteristiche essenziali del bene o del servizio;
c) il prezzo finale del bene o del servizio, comprese tutte le tasse o le
imposte;
d) le spese di spedizione e consegna;
e) le modalità del pagamento, della consegna del bene o della
prestazione del servizio e di ogni altra forma di esecuzione del contratto;
f) l'esistenza del diritto di recesso o i casi di esclusione dello stesso;
g) la modalità e i tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso
di esercizio del diritto di recesso;
h) la durata della validità dell'offerta e del prezzo;
i) la durata minima del contratto in caso di contratti per la fornitura di
prodotti la prestazione di servizi ad esecuzione continuata o periodica.
2) Obbligo di conferma
Le informazioni devono essere fornite in modo chiaro e comprensibile, con
ogni mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza impiegata..
Il consumatore deve ricevere conferma per iscritto o, a sua scelta, su altro
supporto duraturo a sua disposizione ed a lui accessibile, di tutte le
informazioni elencate al paragrato 1) prima od al momento dell'esecuzione del contratto.
Entro tali termini e nelle stesse forme devono comunque essere fornite al
consumatore anche le seguenti informazioni:
a) le condizioni e le modalità di esercizio del diritto di recesso;
b) l'indirizzo geografico della sede del soggetto al quale il consumatore
può presentare reclami;
c) le informazioni sui servizi di assistenza e sulle garanzie commerciali
esistenti;
d) le condizioni di recesso dal contratto in caso di durata indeterminata o
superiore ad un anno.
Le disposizioni riguardanti la conferma della ricezione da parte del consumatore
delle informazioni elencate al paragrafo 1) e le ulteriori informazioni da
fornire al consumatore elencate nel presente paragrafo non si applicano qualora i
servizi siano forniti in un'unica soluzione e siano fatturati dall'operatore della
tecnica di comunicazione. Anche in tale caso il venditore professionale deve
fornire al consumatore l'indirizzo della sede del soggetto presso cui poter
presentare reclamo.
3) Diritto di recesso
In cosa consiste il diritto di recesso e come è possibile esercitarlo?
Il diritto di recesso è la facoltà dell'acquirente/consumatore
di venir meno agli obblighi del contratto stipulato.
Come esercitare questo diritto:
- nell'ipotesi di fornitura di beni, il consumatore può
recedere entro il termine di dieci giorni lavorativi successivi alla consegna
della merce, a condizione che tutti gli obblighi informativi siano stati
adempiuti da parte del venditore prima della conclusione del contratto.
Nell'ipotesi in cui in venditore abbia omesso di assolvere ai propri obblighi
informativi prima della conclusione del contratto, il recesso può essere
esercitato dall'acquirente entro i 3 mesi successivi alla conclusione del
contratto; se entro 3 mesi dalla conclusione del contratto il venditore
provvede a far pervenire al consumatore le suddette informazioni il termine
regredirà di nuovo a 10 giorni a decorrere dal ricevimento delle stesse;
- nell'ipotesi della fornitura di servizi, valgono i medesimi termini
di 10 gg. e 3 mesi, a seconda dell'adempimento immediato o differito degli
obblighi di conferma scritta delle informazioni relative al venditore professionista,
però decorrenti dalla data di conclusione del contratto.
Quali sono i limiti e le modalità di esercizio del diritto di recesso?
Il diritto di recesso può essere esercitato in qualsiasi circostanza,
ad eccezione dei seguenti casi:
a) fornitura di servizi la cui esecuzione sia iniziata, con l'accordo
dell'acquirente, prima della scadenza del termine di dieci giorni lavorativi a
decorrere dalla data di conclusione del contratto;
b) fornitura di beni o servizi il cui prezzo sia legato a fluttuazioni dei
tassi del mercato finanziario che il fornitore non è in grado di
controllare;
c) fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati o
che, per loro natura, non possono essere rispediti o rischiano di deteriorarsi o
alterarsi rapidamente;
d) fornitura di prodotti audiovisivi o di software informatici sigillati,
aperti dal consumatore;
e) fornitura di giornali, periodici e riviste.
Salvo diverso accordo tra le parti, il consumatore che intende recedere deve
inviare, entro i termini sopra indicati, lettera raccomandata con avviso di
ricevimento presso la sede del venditore.
Entro gli stessi termini, è ammessa la comunicazione del
recesso anche a mezzo telegramma, telex, fax e anche email, salvo successiva
conferma mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le
successive 48 ore.
4) Completamento transazione
Cosa deve fare il venditore professionale per eseguire correttamente il
contratto?
Salvo che le parti non abbiano preso accordi differenti, il venditore
professionale deve adempiere le proprie obbligazioni entro trenta giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello in cui l'acquirente consumatore ha trasmesso
l'ordine.
In caso di mancata consegna del bene o fornitura del servizio dovuta
all'indisponibilità, anche temporanea, del bene o del servizio richiesto, il
venditore professionale, entro il termine sopra indicato, deve informare
l'acquirente e provvedere al rimborso delle somme eventualmente corrisposte. Salvo il
consenso dell'acquirente espresso prima o al momento della conclusione del contratto,
il venditore professionale non può adempiere eseguendo una prestazione
diversa da quella pattuita, anche se di valore e qualità equivalenti o
superiori.
Ti ricordiamo che su eBay è possibile chiudere anticipatamente
un'inserzione, utilizzando la pagina: Completamento transazione.
5) La fatturazione e il commercio elettronico
La fattura è un documento commerciale obbligatorio, redatto dal
venditore per attestare l'esecuzione del contratto di vendita e per comunicare al
compratore l'importo da lui dovuto per i beni che gli sono stati ceduti o per i
servizi che gli sono stati prestati.
L'articolo 2214 del Codice Civile prevede che l'imprenditore deve conservare
per ciascun affare gli originali delle fatture ricevute, nonché la copie
delle fatture spedite.
La fattura legittima il venditore ad esercitare la rivalsa sul compratore, che
è eventualmente legittimato a detrarre l'imposta sul valore aggiunto
addebitatagli dal fornitore.
A norma del decreto IVA la fattura deve essere emessa per le operazioni
imponibili, non imponibili ed esenti.
La fattura ha queste importanti funzioni:
- informa il compratore che il contratto da parte del
venditore è stato eseguito;
- richiama tutte le condizioni del contratto (quantità
e qualità della merce venduta e dei servizi forniti, condizioni riguardanti la
consegna, il trasporto, l'imballaggio e il pagamento);
- precisa il prezzo della merce venduta e dei servizi
forniti, con gli sconti applicati e gli oneri riguardanti le prestazioni
accessorie, indicando l'importo totale dovuto dal compratore;
- documenta l'operazione secondo quanto stabilisce la
legge civile, che prescrive la redazione del documento, la sua conservazione e
la sua eventuale esibizione al giudice in caso di controversia;
- documenta l'operazione agli effetti fiscali, perché la fa
concorrere sia al calcolo delle imposte indirette (la fattura deve indicare
l'ammontare dell'IVA), sia a quello delle imposte dirette (l'importo complessivamente
fatturato nell'anno determina il volume d'affari e, di conseguenza, il reddito
sul quale dovranno essere pagate le imposte).
Numerazione delle fatture
Le fatture emesse devono essere datate e numerate in ordine progressivo.
Come primo passo per ottenere maggiori informazioni, puoi consultare il sito del
Ministero dell'Economia e delle Finanze all'indirizzo: www.finanze.it.
Per qualunque dubbio o necessità di ulteriori informazioni contatta il
tuo commercialista.
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